Art. 12
12 / 13Decorrenza
In vigore dal 1 gen 2001
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001";
b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis.
Nell' della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.";
d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168#art-12