Art. 6 · Soppressione di organi collegiali

Art. 6

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Soppressione di organi collegiali

In vigore dal 5 giu 2001
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all', comma 1, del presente decreto, i sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per territorio o funzione secondo i principi del citato : a) commissione provinciale per l'impiego; b) commissione circoscrizionale per l'impiego; c) commissione regionale per il lavoro a domicilio; d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio; e) commissione comunale per il lavoro a domicilio; f) commissione provinciale per il lavoro domestico; g) commissione provinciale per la manodopera agricola; h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183#art-6