Art. 6 · Soppressione di organi collegiali

Art. 6

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Soppressione di organi collegiali

In vigore dal 11 lug 2001
1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell' sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-6