Art. 9 · Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
Capo II

Art. 9

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Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

In vigore dal 27 apr 2001
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, ; legge 8 marzo 2000, n. 53, ) 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all', lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-9