Art. 78 · Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
Capo XV

Art. 78

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Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

In vigore dal 27 apr 2001
Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, , commi 1, 4, e 11) 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. 2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento. 3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
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