Capo VII
Art. 52
56 / 95Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
In vigore dal 13 ago 2022
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera p)) che "all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-52