Art. 50 · Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
Capo VII

Art. 50

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Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

In vigore dal 27 apr 2001
Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, , comma 5) 1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di età, di cui all', comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-50