Capo I
Art. 5
5 / 95Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
In vigore dal 27 apr 2001
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, )
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all', il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell' della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-5