Art. 45 · Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
Capo VI

Art. 45

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Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

In vigore dal 11 ago 2011
Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, , comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, , comma 7) 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. 2. Le disposizioni di cui all' si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità. 2-bis. Le disposizioni di cui all' si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2003, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2003, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziche' "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-45