Art. 44 · Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
Capo VI

Art. 44

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Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

In vigore dal 27 apr 2001
Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, , comma 4) 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all', comma 2. 2. I tre giorni di permesso mensile di cui all', commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-44