Art. 38 · Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
Capo V

Art. 38

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Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

In vigore dal 13 ago 2022
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 3) 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-38