Art. 2 · Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
Capo I

Art. 2

2 / 95

Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

In vigore dal 13 ago 2022
Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 1, e 13) 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; a-bis) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell' del presente decreto; b) per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall' del presente decreto; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-2