Art. 6
6 / 7Disposizioni finali
In vigore dal 9 mag 2001
1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanità, e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonché specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonché per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.
3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146#art-6