Art. 3 · Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

Art. 3

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Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

In vigore dal 9 mag 2001
Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia 1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146#art-3