Art. 67 · Modificazione e abrogazione di norme
Capo III

Art. 67

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Modificazione e abrogazione di norme

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni: a) nell', comma 2, lettera a), prima del punto 1) è inserito il seguente "01) generale del corpo d'armata", b) nell', comma 2, le parole: "generali di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generali di corpo d'armata", c) nell' 1) comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", 2) comma 2, dopo le parole "sono retti da" sono inserite le seguenti: "un generale di divisione o da" e le parole "un colonnello" sono soppresse, 3) comma 3, le parole "colonnello o altro ufficiale superiore" sono sostituite dalle seguenti: "generale di brigata o ufficiale superiore". d) nell', comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", e) nell', comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", f) nell', comma 2, le parole: "generale di brigata e colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione o di brigata". 1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza. 2. Fermo restando quanto disposto dall', comma 3, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l', della legge 12 novembre 1955, n. 1137. 3. Sono inoltre, abrogati a) l', comma 1, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113, b) il decreto legislativo C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1557, c) gli , nonché il Titolo II, Capi VI, VII, e VIII, e il Titolo III della legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa al Corpo ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 887, d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e) la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, f) la legge 29 maggio 1967, n. 371, g) gli limitatamente al riferimento al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, nonché gli , comma 2 e 59, commi 2 e 3 e la tabella D/4 della legge 10 maggio 1983, n. 212; h) l', comma 9 ter, della legge 19 maggio 1986, n. 224; i) l', della legge 28 giugno 1986, n. 338; j) gli della legge 25 maggio 1989, n. 190; k) l', comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404; l) l', commi 221 e 222, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; m) l', della legge 28 marzo 1997, n. 85. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l', del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-67