Capo III
Art. 58
52 / 75Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
In vigore dal 27 mar 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell', della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia di cui all', commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per l'effetto del presente decreto e degli , commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:
a) generali di corpo d'armata: dirigente generale di livello B,
b) generali di divisione: dirigente generale,
c) generale di brigata: dirigente superiore,
d) colonnello: primo dirigente,
e) tenente colonnello maggiore: vice questore aggiunto,
f) capitano: commissario capo,
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli e ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresì, il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
4. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all' della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo al VI livello retributivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-58