Art. 57 · Disciplina del corso superiore di polizia economico-finanziaria
Capo III

Art. 57

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Disciplina del corso superiore di polizia economico-finanziaria

In vigore dal 7 lug 2017
( Disciplina del corso superiore di polizia economico-finanziaria ) ""1. L', della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall' della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall', comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche 4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003."" 2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia economico-finanziaria non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dalla data di entrata un vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-57