Art. 48 · Aliquote di valutazione
Titolo V

Art. 48

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Aliquote di valutazione

In vigore dal 27 mar 2001
1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità e all'entità delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si applicano al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado. 2. Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è equiparato al comando provinciale. 3. Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-48