Titolo V
Art. 47
73 / 75Limiti di eta
In vigore dal 27 mar 2001
1. I generali di brigata in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni da tale data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età previsti dalla previgente normativa.
2. Ai concorsi previsti dall', commi 8 e 10, e dall', banditi entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso a partecipare anche il personale del Corpo che, in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-47