Capo IV
Art. 35
65 / 75Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza
In vigore dal 30 giu 2022
1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.
2. I sottotenenti di cui all', comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all', a condizione che gli stessi abbiano superato il secondo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli .
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento è nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-35