Art. 29 · Vacanze organiche
Capo II

Art. 29

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Vacanze organiche

In vigore dal 20 feb 2020
1. Determinano vacanze organiche a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172. 4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-29