Capo II
Art. 28
13 / 75Formazione delle aliquote e valutazione
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall',
b) gli ufficiali gia giudicati idonei e e non promossi, salvo quanto previsto al comma 3, e purchè non abbiano gia subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
c) gli ufficiali nei cui confronti è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato l'annullamento della valutazione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino più anziani di un pari grado già valutato. Sono compresi, altresì, gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all', comma 2;
c-bis) nell'anno in cui è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale;
c-ter) gli ufficiali nei cui confronti è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità.
2. Per gli avanzamenti ad anzianità, alla data del 30 settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'.
3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l' avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.
3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.
3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda metà della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.
3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda metà della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
5. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per l'avanzamento per l'anno successivo. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
7. La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.
8. Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall', comma 1.
Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 41) che "Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 42) che "Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento".
- Il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 42) che "Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la quarta valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-28