Sez. IV
Art. 24
40 / 75Sospensione della promozione
In vigore dal 20 feb 2020
(Annullamento della valutazione)
1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianità che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell' è annullata.
2. Il Comandante generale ha facoltà annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1 nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
4. All'ufficiale è data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
5. Il provvedimento... di annullamento della valutazione di cui al comma 1... è disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-24