Art. 24 · Sospensione della promozione
Sez. IV

Art. 24

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Sospensione della promozione

In vigore dal 20 feb 2020
(Annullamento della valutazione) 1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianità che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell' è annullata. 2. Il Comandante generale ha facoltà annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1 nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172. 4. All'ufficiale è data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 5. Il provvedimento... di annullamento della valutazione di cui al comma 1... è disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-24