Sez. III
Art. 18
34 / 75Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione
In vigore dal 7 lug 2017
1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.
4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare è escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 è sospesa. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-18