Art. 14 · Commissioni di avanzamento. Generalita
Sez. II

Art. 14

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Commissioni di avanzamento. Generalita

In vigore dal 7 lug 2017
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità ed a scelta: a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello. b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che: a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato. 4. Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso: a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; b) gli enti, comandi o unità internazionali, che hanno sedi di servizio fuori dal territorio nazionale; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

Note all'articolo

  • Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-14