Art. 11 · Obblighi da servizio
Capo II

Art. 11

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Obblighi da servizio

In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell' hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell' hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. 2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell' hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data a. di conclusione dei corsi stessi o da quelli di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, è aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all' della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all', comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) che "le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-11