Art. 10 · Alimentazione dei ruoli
Capo II

Art. 10

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Alimentazione dei ruoli

In vigore dal 20 feb 2020
1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione: a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico; b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non può superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-10