Capo II
Art. 10
10 / 75Alimentazione dei ruoli
In vigore dal 20 feb 2020
1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:
a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico;
b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non può superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-10