Art. 3 · Collaborazione con organi ed enti nazionali
Capo II

Art. 3

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Collaborazione con organi ed enti nazionali

In vigore dal 10 apr 2001
1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta. 2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68#art-3