Art. 26
26 / 35In vigore dal 17 apr 2001
1. Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori). - 1. Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'articolo 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto" con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il riconoscimento della denominazione di "scelto", fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianità, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unità nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40.
"Art. 47-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 47-bis e 47-ter, sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-26