Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 17 apr 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera a) del comma l dell', istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, è soppressa. 2. Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo. 3. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è sostituita dalla tabella "A" allegata al presente decreto. 4. Gli sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-13