Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 13 apr 2001
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: "c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-8