Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 3 ago 2001
1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già murato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza alla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui ai predetti articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-17