Capo II
Art. 13
13 / 23In vigore dal 31 mar 2001
1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall', comma 1, del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall',comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono", sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
2. Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall', comma 1, del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-13