Art. 8 · Autorizzazione sanitaria al trattamento

Art. 8

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Autorizzazione sanitaria al trattamento

In vigore dal 19 apr 2001
1. Ai fini del presente decreto, il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all', comma 1, lettera b), per il trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti, è subordinato: a) al possesso del nulla osta di cui all', comma 1, lettera a); b) alla designazione di un responsabile dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti; con la designazione devono essere indicate le modalità con le quali, ai fini suddetti, il titolare dell'autorizzazione garantisce le competenze tecniche specifiche di cui al comma 2, e, in particolare, le modalità con le quali garantisce che le competenze tecniche specifiche di cui il responsabile intende avvalersi siano poste e mantenute nella disponibilità dello stesso; c) alla dichiarazione di accettazione, da parte del responsabile, dell'incarico, nonché delle modalità di cui alla lettera b). 2. Al fine di garantire l'osservanza di tutte le condizioni necessarie per la corretta applicazione del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti, il responsabile di cui al comma 1, lettera b), deve disporre, in proprio o mediante altri soggetti o strutture di cui può avvalersi, di adeguate competenze tecniche specifiche che riguardino: a) il funzionamento dell'impianto per quanto riguarda gli aspetti connessi al trattamento stesso e, in particolare, programmazione, dosimetria, esecuzione e controllo; b) l'igiene e la tecnologia alimentare relativamente ai prodotti oggetto del trattamento. 3. L'efficacia dell'autorizzazione sanitaria è sospesa per tutto il periodo in cui non è assicurata, per qualsiasi motivo, la responsabilità dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del trattamento dei prodotti con radiazioni ionizzanti. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, nella relativa domanda devono essere forniti gli elementi seguenti: a) le informazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, o di quelle previste da disposizioni specifiche; b) le informazioni di cui all'allegato V; c) il tipo di sorgente che si intende utilizzare e le relative condizioni di trattamento; d) copia del nulla osta di cui all', comma 1, lettera a); e) la designazione del responsabile secondo quanto indicato al comma 1, lettera b); f) la dichiarazione dell'accettazione, da parte del responsabile, dell'incarico, nonché delle modalità di cui al comma 1, lettera b). 5. L'autorizzazione sanitaria indica, fra l'altro, le eventuali prescrizioni di natura igienico-sanitaria riguardanti lo stabilimento, i prodotti ivi trattati e le modalità del trattamento, che non devono comportare, in ogni caso, modificazioni della struttura dell'impianto o del trattamento oggetto del nulla osta di cui all', comma 1, lettera a); copia del nulla osta è allegata all'autorizzazione e ne costituisce parte integrante. 6. Ogni provvedimento di sospensione o di revoca del nulla osta di cui all', comma 1, lettera a), determina la sospensione o la revoca dell'autorizzazione sanitaria. 7. Se il nulla osta di cui all', comma 1, lettera a), è oggetto di modificazioni, l'autorizzazione sanitaria corrispondente non è più valida e deve essere rinnovata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-8