Art. 45 · (L-R) Documentazione mediante esibizione
Capo IIISez. IV

Art. 45

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(L-R) Documentazione mediante esibizione

In vigore dal 7 mar 2001
(L-R) Documentazione mediante esibizione 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici sevizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. 2. 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-45