Art. 30 · (L) Modalità per la legalizzazione di firme
Capo II

Art. 30

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(L) Modalità per la legalizzazione di firme

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Modalità per la legalizzazione di firme 1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-30