Art. 13 bis · Partecipazione al procedimento.

Art. 13 bis

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Partecipazione al procedimento.

In vigore dal 27 feb 2002
1. Nei casi in cui, ai sensi degli , è disposta la cancellazione dall'albo di cui all', comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all', comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-13-bis