Art. 13
13 / 24Perdita dell'idoneità professionale
In vigore dal 27 feb 2002
1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all', commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all', comma 1.
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all' non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all', comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all', comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all' della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-13