Art. 72 · Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici
Titolo VI

Art. 72

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Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici

In vigore dal 5 dic 2000
1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell', sarà attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-72