Art. 7 · Promozione a primo dirigente
Titolo ICapo I

Art. 7

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Promozione a primo dirigente

In vigore dal 20 feb 2020
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica., rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ee)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-7