Art. 67 · Riorganizzazione della Scuola superiore di polizia.
Titolo VI

Art. 67

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Riorganizzazione della Scuola superiore di polizia.

In vigore dal 19 apr 2025
(Riorganizzazione della Scuola superiore di polizia). 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale della Scuola superiore di polizia, istituita nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Fermo restando quanto previsto dall' comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-67