Art. 64 · Collocamento in disponibilità
Titolo IV

Art. 64

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Collocamento in disponibilità

In vigore dal 1 gen 2008
1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. 2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza... e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-64