Art. 60 · Cause di esclusione dagli scrutini
Titolo IV

Art. 60

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Cause di esclusione dagli scrutini

In vigore dal 7 lug 2017
1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-60