Art. 5 ter · Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario
Titolo ICapo I

Art. 5 ter

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Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario

In vigore dal 20 feb 2020
1. I vincitori del concorso di cui all' frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all', comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall' della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all', comma 6. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all', comma 7, fermo restando quanto previsto dall', comma 2. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione.... 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all', secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-5-ter