Titolo III›Capo I
Art. 48
67 / 98Promozione a medico capo e a medico veterinario capo
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale..
2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento di cui all', comma 6.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera qqq-bis)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali gia' frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia' frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-48