Titolo III›Capo I
Art. 43
62 / 98Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
In vigore dal 7 lug 2017
1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ooo)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-43