Art. 22 · Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego
Capo IV

Art. 22

Abrogato22 / 35

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;297#art-22