Art. 2 · Trasferimento di rapporti e del patrimonio

Art. 2

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Trasferimento di rapporti e del patrimonio

In vigore dal 30 set 2000
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma" Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. 2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-05;256#art-2