Art. 36 · Impugnazione del pubblico ministero
Capo VI

Art. 36

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Impugnazione del pubblico ministero

In vigore dal 9 mar 2006
1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.... 2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-36