Art. 13 · Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
Capo II

Art. 13

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Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti

In vigore dal 4 apr 2001
1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-13